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	<title>Dolce · Lauda &#124; Blog &#124; Rechtsanwälte und Notare in Frankfurt</title>
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	<description>Italienisches Recht</description>
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		<title>Lettera ai Clienti 1/10</title>
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		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 16:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Rodolfo Dolce</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La cenere vulcanica ed i tagli del governo: si cosparga il capo di cenere chi ha speso troppo, oppure troppo poco, frenando così la ripresa. Spesso la strada giusta è immersa nella nebbia. La nostra lettera ai clienti può essere un ottimo aiuto per l’orientamento. newsletter_01_10
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			<content:encoded><![CDATA[<p>La cenere vulcanica ed i tagli del governo: si cosparga il capo di cenere chi ha speso troppo, oppure troppo poco, frenando così la ripresa. Spesso la strada giusta è immersa nella nebbia. La nostra lettera ai clienti può essere un ottimo aiuto per l’orientamento. <a href='http://blog.dolce.de/wp-content/uploads/2010/07/newsletter_01_10.pdf'>newsletter_01_10</a></p>
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		<title>La figura notarile tedesca cambia</title>
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		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 16:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Rodolfo Dolce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lettera ai clienti]]></category>

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		<description><![CDATA[Il notariato tedesco si presenta in modo molto eterogeneo in Germania e nei singoli Stati federali tedeschi. Oltre ai notai comparabili alle figure conosciute in Italia ed in Francia, nei vecchi Stati prussiani sopravvive ancora la figura dei cd. „Anwaltsnotare“ (notai-avvocati), dove la qualifica di notaio si aggiunge a quella dell’avvocato, il quale può richiederla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il notariato tedesco si presenta in modo molto eterogeneo in Germania e nei singoli Stati federali tedeschi. Oltre ai notai comparabili alle figure conosciute in Italia ed in Francia, nei vecchi Stati prussiani sopravvive ancora la figura dei cd. „Anwaltsnotare“ (notai-avvocati), dove la qualifica di notaio si aggiunge a quella dell’avvocato, il quale può richiederla decorsi alcuni anni di pratica forense. Un’ulteriore particolarità è poi prevista nel Baden-Württemberg dove esercitano i cd. „Amtsnotare“. Così a Stoccarda, Karlsruhe e Heidelberg, ad esempio, il notaio non è un libero professionista bensì un pubblico ufficiale. Piegandosi alle pressioni europee, il Baden-Württemberg intende conformarsi ora al quadro professionale comune, riconoscendo a partire dall’01.01.2018 alla figura del notaio la solo qualifica di libero professionista. I notai-pubblici ufficiali esercenti in tale stato federale potranno scegliere in tale data se rimanere nel pubblico impiego – rivestendo tuttavia un altro ruolo – oppure proseguire l’attività notarile in veste di libero professionista. </p>
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		<title>L’acquisto di una lampada qualifica l’avvocato quale consumatore</title>
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		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 16:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Rodolfo Dolce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lettera ai clienti]]></category>

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		<description><![CDATA[L’avvocato che acquista su e-Bay una lampada è considerato a tutti gli effetti consumatore al quale compete un conseguente diritto di recesso. Tale principio è stato ora consacrato dalla Corte Federale di Cassazione tedesca con sentenza dd. 30.09.2009 (causa VIII ZR 7/09). La Corte riconosce carattere di acquisto privato al negozio concluso da una persona [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’avvocato che acquista su e-Bay una lampada è considerato a tutti gli effetti consumatore al quale compete un conseguente diritto di recesso. Tale principio è stato ora consacrato dalla Corte Federale di Cassazione tedesca con sentenza dd. 30.09.2009 (causa VIII ZR 7/09). La Corte riconosce carattere di acquisto privato al negozio concluso da una persona fisica per scopo non professionale. Fino a quando quindi non sorgono circostanze tali dalle quali il venditore possa desumere che la lampada è stata ordinata per lo studio legale, l’avvocato è soggetto alla tutela del consumatore. </p>
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		<title>Esecuzione di decisioni straniere</title>
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		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 16:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Rodolfo Dolce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lettera ai clienti]]></category>

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		<description><![CDATA[Con ordinanza dd. 21.01.2010 (nella causa IX ZB 193/07) la Corte Federale di Cassazione tedesca ha statuito che in un procedimento volto a dare esecuzione ad una decisione straniera, il debitore non può sostenere che l’atto introduttivo o altro atto non gli sarebbe stato notificato ove in base al diritto vigente nel paese d’origine egli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con ordinanza dd. 21.01.2010 (nella causa IX ZB 193/07) la Corte Federale di Cassazione tedesca ha statuito che in un procedimento volto a dare esecuzione ad una decisione straniera, il debitore non può sostenere che l’atto introduttivo o altro atto non gli sarebbe stato notificato ove in base al diritto vigente nel paese d’origine egli avrebbe avuto la possibilità di impugnare tale circostanza con altro mezzo processuale. Nel caso in cui la notifica della decisione da dichiararsi esecutiva avvenga solo con la richiesta di esecutività, il giudice tedesco dovrà sospendere il processo dando un termine al convenuto entro cui egli potrà adire le vie giudiziarie presso il giudice straniero competente. </p>
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		<title>Risarcimento per eccessiva durata del processo in Germania</title>
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		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 16:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Rodolfo Dolce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lettera ai clienti]]></category>

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		<description><![CDATA[La durata media di un processo civile di primo grado in Germania è di ca. 9/10 mesi. Le tante eccezioni confermano la regola. Ed invero sino ad oggi la Germania è stata condannata ben 58 volte dalla Corte europea per eccessiva durata del processo. A fronte di tale realtà, il Ministero della Giustizia tedesco ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La durata media di un processo civile di primo grado in Germania è di ca. 9/10 mesi. Le tante eccezioni confermano la regola. Ed invero sino ad oggi la Germania è stata condannata ben 58 volte dalla Corte europea per eccessiva durata del processo. A fronte di tale realtà, il Ministero della Giustizia tedesco ha ora avanzato una proposta di legge in materia con la quale si prevede un indennizzo di 100,00 Euro mensili per la parte processuale danneggiata (proposta di legge dd. 21.04.2010). In un comunicato stampa del Deutscher Anwaltsverein (associazione di avvocati tedesca) reso nel maggio 2010, tale proposta viene aspramente criticata, poiché sarebbe stata male interpretata la giurisprudenza della Corte europea. L’importo proposto non sarebbe infatti idoneo a risarcire il danno effettivamente patito. </p>
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		<title>Via libera alla compensazione per i colleghi italiani</title>
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		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 16:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Rodolfo Dolce</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La Corte di Cassazione ha stabilito con sentenza n. 18030/10 dd. 12.05.10 che all’avvocato non è ascrivibile un arricchimento senza causa ove trattenga le somme spettanti al proprio cliente per compensare i propri onorari dovuti. Se gli onorari sono liquidi esigibili e certi non è riscontrabile alcuna ipotesi penale. Al più si potrebbe ipotizzare una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione ha stabilito con sentenza n. 18030/10 dd. 12.05.10 che all’avvocato non è ascrivibile un arricchimento senza causa ove trattenga le somme spettanti al proprio cliente per compensare i propri onorari dovuti. Se gli onorari sono liquidi esigibili e certi non è riscontrabile alcuna ipotesi penale. Al più si potrebbe ipotizzare una questione disciplinare. </p>
]]></content:encoded>
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		<title>Obbligo d’informativa per i prestatori di servizio</title>
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		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 16:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Rodolfo Dolce</dc:creator>
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		<description><![CDATA[ La direttiva europea sulla prestazione dei servizi 123/2006 impone ora determinati obblighi d’informativa ai prestatori di servizi. Tale direttiva è stata attuata dal legislatore tedesco con apposita legge, la cd. Dienstleistungs- Informationspflichtenverordnung (DL-InfoV). Dal 17.05.2010 i prestatori di servizi sono tenuti ad informare i propri committenti. La normativa si applica anche agli avvocati. Nell’Anwaltsblatt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> La direttiva europea sulla prestazione dei servizi 123/2006 impone ora determinati obblighi d’informativa ai prestatori di servizi. Tale direttiva è stata attuata dal legislatore tedesco con apposita legge, la cd. Dienstleistungs- Informationspflichtenverordnung (DL-InfoV). Dal 17.05.2010 i prestatori di servizi sono tenuti ad informare i propri committenti. La normativa si applica anche agli avvocati. Nell’Anwaltsblatt 6/2010, (pagg. 419ss. P. Schons, Europas neuester Streich: „Informationspflichten für Anwälte“) si trova un catalogo con tutte le informazioni necessarie. Ai sensi poi dell’articolo 21 della direttiva citata, gli Stati Membri sono stati obbligati ad informare sui presupposti richiesti per l’accesso e l’esercizio della professione in libertà di prestazione di servizio. In Germania tali informazioni sono reperibili sul sito www.portal21.de: cliccando sulla cartina dell’Europa il consumatore tedesco è in grado di verificare lo stato di attuazione della normativa europea. </p>
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		<title>Libertà di scelta del proprio avvocato in caso di sinistri di massa</title>
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		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 16:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Marilena Bacci</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Utile]]></category>

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		<description><![CDATA[Con sentenza dd. 10.09.2009 (causa C 199/08) la Corte di Giustizia dell’UE ha rafforzato la posizione dell’assicurato, assicurandogli il diritto di poter nominare un avvocato di fiducia anche in presenza di un sinistro di massa. La tesi dell’assicurazione tutela legale, in base alla quale in questi casi si sarebbe dovuto nominare un unico avvocato per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con sentenza dd. 10.09.2009 (causa C 199/08) la Corte di Giustizia dell’UE ha rafforzato la posizione dell’assicurato, assicurandogli il diritto di poter nominare un avvocato di fiducia anche in presenza di un sinistro di massa. La tesi dell’assicurazione tutela legale, in base alla quale in questi casi si sarebbe dovuto nominare un unico avvocato per contenere i costi, è stata respinta. </p>
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		<title>Procedura fallimentare principale ed esecuzione in altri Stati</title>
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		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 16:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Rodolfo Dolce</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Come deciso dalla Corte di Giustizia dell’UE, in seguito all’apertura della procedura d’insolvenza, le autorità degli altri Stati Membri sono obbligati a riconoscere e dare esecuzione a tutte le decisioni rese in tale contesto. Conseguentemente, non potranno ordinare misure esecutive sul patrimonio del debitore fallito ove tale misura non sia prevista dall’ordinamento dello Stato in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come deciso dalla Corte di Giustizia dell’UE, in seguito all’apertura della procedura d’insolvenza, le autorità degli altri Stati Membri sono obbligati a riconoscere e dare esecuzione a tutte le decisioni rese in tale contesto. Conseguentemente, non potranno ordinare misure esecutive sul patrimonio del debitore fallito ove tale misura non sia prevista dall’ordinamento dello Stato in cui la procedura fallimentare principale si è aperta. (Sentenza dd. 21.01.2010 nella causa C 444/07). </p>
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		<title>La multa tedesca sconfina</title>
		<link>http://blog.dolce.de/it/2010/07/05/strafzettel-ohne-grenzen/</link>
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		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 16:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Rodolfo Dolce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lettera ai clienti]]></category>
		<category><![CDATA[Utile]]></category>

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		<description><![CDATA[Nel prossimo futuro le multe tedesche potranno essere eseguite in via coatta oltre i confini nazionali. Sulla scorta della politica comunitaria, il governo federale tedesco ha avanzato una proposta di legge che richiede il reciproco riconoscimento delle multe tra gli Stati Membri (BT-DR 17/1288). Pare vi sia tuttavia ancora una via d’uscita: in una causa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel prossimo futuro le multe tedesche potranno essere eseguite in via coatta oltre i confini nazionali. Sulla scorta della politica comunitaria, il governo federale tedesco ha avanzato una proposta di legge che richiede il reciproco riconoscimento delle multe tra gli Stati Membri (BT-DR 17/1288). Pare vi sia tuttavia ancora una via d’uscita: in una causa decisa dall’Ufficio delle imposte di Amburgo, i giudici hanno esposto che l’esecuzione di un’ordinanza austriaca contrasti con la Costituzione, laddove sanzioni il proprietario e non il conduttore della vettura. In base al diritto austriaco – come peraltro avviene in Italia – il primo verrebbe punito per il fatto di non avere indicato il nominativo e l’indirizzo del conducente a cui ha lasciato la propria vettura. Tale comportamento contrasterebbe infatti con il divieto di autoaccusarsi così come con il diritto alla riservatezza della parte coinvolta (Ufficio delle Imposte di Amburgo 1 V 289/09, citaz. dal Financial Times Deutschland dd. 11.05. „Knöllchen internationale“). </p>
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