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	<title>Dolce · Lauda &#124; Blog &#124; Rechtsanwälte und Notare in Frankfurt &#187; Utile</title>
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	<description>Italienisches Recht</description>
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		<title>Libertà di scelta del proprio avvocato in caso di sinistri di massa</title>
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		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 16:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Marilena Bacci</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Con sentenza dd. 10.09.2009 (causa C 199/08) la Corte di Giustizia dell’UE ha rafforzato la posizione dell’assicurato, assicurandogli il diritto di poter nominare un avvocato di fiducia anche in presenza di un sinistro di massa. La tesi dell’assicurazione tutela legale, in base alla quale in questi casi si sarebbe dovuto nominare un unico avvocato per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con sentenza dd. 10.09.2009 (causa C 199/08) la Corte di Giustizia dell’UE ha rafforzato la posizione dell’assicurato, assicurandogli il diritto di poter nominare un avvocato di fiducia anche in presenza di un sinistro di massa. La tesi dell’assicurazione tutela legale, in base alla quale in questi casi si sarebbe dovuto nominare un unico avvocato per contenere i costi, è stata respinta. </p>
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		<title>La multa tedesca sconfina</title>
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		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 16:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Rodolfo Dolce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lettera ai clienti]]></category>
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		<description><![CDATA[Nel prossimo futuro le multe tedesche potranno essere eseguite in via coatta oltre i confini nazionali. Sulla scorta della politica comunitaria, il governo federale tedesco ha avanzato una proposta di legge che richiede il reciproco riconoscimento delle multe tra gli Stati Membri (BT-DR 17/1288). Pare vi sia tuttavia ancora una via d’uscita: in una causa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel prossimo futuro le multe tedesche potranno essere eseguite in via coatta oltre i confini nazionali. Sulla scorta della politica comunitaria, il governo federale tedesco ha avanzato una proposta di legge che richiede il reciproco riconoscimento delle multe tra gli Stati Membri (BT-DR 17/1288). Pare vi sia tuttavia ancora una via d’uscita: in una causa decisa dall’Ufficio delle imposte di Amburgo, i giudici hanno esposto che l’esecuzione di un’ordinanza austriaca contrasti con la Costituzione, laddove sanzioni il proprietario e non il conduttore della vettura. In base al diritto austriaco – come peraltro avviene in Italia – il primo verrebbe punito per il fatto di non avere indicato il nominativo e l’indirizzo del conducente a cui ha lasciato la propria vettura. Tale comportamento contrasterebbe infatti con il divieto di autoaccusarsi così come con il diritto alla riservatezza della parte coinvolta (Ufficio delle Imposte di Amburgo 1 V 289/09, citaz. dal Financial Times Deutschland dd. 11.05. „Knöllchen internationale“). </p>
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		<title>Registrazione di contratti di locazione: obblighi dichiarativi</title>
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		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 15:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Giovanni Gelardi</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Con l´art. 19, comma 15, del decreto legge 78/2010 il Governo ha ora introdotto l´obbligo di indicare al momento della registrazione dei contratti di locazione o affitto i dati catastali del fabbricato o del terreno che si concede in affitto. Tale norma, che entrerà in vigore dal 1° luglio 2010, ha lo scopo evidente di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con l´art. 19, comma 15, del decreto legge 78/2010 il Governo ha ora introdotto l´obbligo di indicare al momento della registrazione dei contratti di locazione o affitto i dati catastali del fabbricato o del terreno che si concede in affitto. Tale norma, che entrerà in vigore dal 1° luglio 2010, ha lo scopo evidente di portare alla luce immobili abusivi o non abusivi che non siano accatastati, e che quindi attualmente non vengono sottoposti ai prelievi tributari di ICI ed IRPEF. L´inserimento dei dati catastali dovrà avvenire nella „richiesta di registrazione”, cioè nel modulo che va compilato, in via telematica o su carta per ottenere la registrazione del contratto (detto anche „modello 69”), con il quale gli atti soggetti a registrazione vengono canalizzati verso l´Agenzia delle entrate, competente per l´imposta di registro. Il problema pratico da risolvere entro la data di entrata in vigore è dato dal fatto che gli attuali moduli di registrazione prevedono solo caselle per l´inserimento dei dati dei soggetti, della natura e del valore dell´atto, ma non dei dati catastali. Essi quindi dovranno essere ridisegnati in modo che prevedano tale adempimento. In caso di mancata o errata indicazione dei dati catastali, la norma prevede l´applicazione di una sanzione compresa tra il 120 e il 240% dell´importo dell´imposta di registro dovuta per la registrazione del contratto. Così, ad esempio, nel caso di locazione di un appartamento con un canone di 600 Euro ed un imposta di registro del 2%, la sanzione andrebbe da un minimo di 172,80 euro ad un massimo di 345,60 Euro. Da non dimenticare peraltro che oltre la suddetta sanzione, tale operazione di inserimento dei dati catastali potrà far scattare il controllo incrociato, tra banche dati dell´anagrafe tributaria e del catasto, per verificare appunto il regolare pagamento, o l´eventuale evasione di Irpef e Ici.</p>
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		<title>Biglietti premio delle compagnie aeree: verifica delle condizioni generali del contratto</title>
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		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 15:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Rodolfo Dolce</dc:creator>
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		<description><![CDATA[ Le condizioni generali di una compagnia aerea riguardo ai voli premio sono nulle se prevedono che i punti bonus perdano la loro validità dopo soli sei mesi a partire dalla ricezione della disdetta: le condizioni generali penalizzano il passeggero e sono contrarie al principio di buona fede (sentenza del 28 gennaio 2010 – Xa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Le condizioni generali di una compagnia aerea riguardo ai voli premio sono nulle se prevedono che i punti bonus perdano la loro validità dopo soli sei mesi a partire dalla ricezione della disdetta: le condizioni generali penalizzano il passeggero e sono contrarie al principio di buona fede (sentenza del 28 gennaio 2010 – Xa ZR 37/2009, Corte di Cassazione federale tedesca). </p>
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		<title>Nuova normativa IVA: rilevanti modifiche in ambito comunitario</title>
		<link>http://blog.dolce.de/it/2010/07/05/neue-eu-vorschriften-zur-umsatzsteuer/</link>
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		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 15:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Martin Cordella</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Le direttive CE 2008/8 e 2008/177 sono state recepite nell’ordinamento tedesco, nell’ordinamento italiano, cosi come negli altri Stati dell’UE, con efficacia a decorrere dal 01.01.2010.
Le modifiche introdotte concernono:
a) la rideterminazione del luogo di prestazione dei servizi
b) la nuova modalità di rimborso della Iva detraibile &#8211; ora di competenza dello Stato membro ove ha sede l’impresa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le direttive CE 2008/8 e 2008/177 sono state recepite nell’ordinamento tedesco, nell’ordinamento italiano, cosi come negli altri Stati dell’UE, con efficacia a decorrere dal 01.01.2010.<br />
Le modifiche introdotte concernono:<br />
a) la rideterminazione del luogo di prestazione dei servizi<br />
b) la nuova modalità di rimborso della Iva detraibile &#8211; ora di competenza dello Stato membro ove ha sede l’impresa richiedente<br />
c) la previsione dell’obbligo della dichiarazione Intrastat anche in riferimento ai servizi. </p>
<p>a) Riforma del luogo di tassazione delle prestazioni di servizio in B2B Dal 1 gennaio 2010 sono entrate in vigore le nuove regole riguardanti il luogo delle prestazioni di servizi: il luogo di imposizione della prestazione di servizi forniti ad un soggetto è il luogo dove l’acquirente del servizio è stabilito, (il luogo della sede della sua attività economica) e non quello dove è stabilito il beneficiario. Se il beneficiario e l’acquirente di servizi sono stabiliti in Stati membri differenti, spetterà dunque all’acquirente dichiarare l’IVA in base al meccanismo generalizzato dell’auto-liquidazione. Dunque, d’ora in poi spetterà al cliente sottoposto ad IVA dichiararla presso la propria amministrazione fiscale. Tuttavia, nel caso di prestazioni di servizi forniti a persone non sottoposte, (operazioni dette B2C) il luogo di imposizione rimane quello dove il beneficiario è stabilito. Deroghe ai principi di tassazione: in alcuni casi, il principio generale di localizzazione delle prestazioni fornite sia ai soggetti sottoposti ad IVA che ai non sottoposti viene sostituito da regole specifiche che rispondono al principio dell’imposizione del servizio sul luogo di consumazione. </p>
<p>b) La modernizzazione della procedura di rimborso dell’ IVA straniera Dal primo gennaio 2010, la precedente procedura di rimborso dell’ IVA in favore di soggetti residenti in uno Stato membro dell’Unione europea è stata sostituita da una nuova procedura interamente elettronica, facendo intervenire a monte lo Stato membro di stabilimento del richiedente. L’obiettivo delle istanze comunitarie è di assicurare un trattamento più veloce e più sicuro delle domande di rimborso di IVA. Il soggetto o l’impresa interessata potrà ottenere il rimborso presso le competenti autorità italiane attraverso la nuova procedura di rimborso dell’ IVA. </p>
<p>c) Una nuova formalità amministrativa: dichiarazione riassuntiva per i servizi intracomunitari Al fine di contrastare la frode fiscale e assicurare una migliore comunicazione delle notizie riguardanti le prestazioni di servizi intracomunitari tra Stati membri, a partire dal 1 gennaio 2010, sono in vigore dei nuovi obblighi dichiarativi. È così prevista l’estensione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione riassuntiva anche in riferimento alle prestazioni di servizi B2B eseguite in favore di soggetti imprenditori con sede in un altro Stato membro, che sono debitori di imposta nel relativo Stato. </p>
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		<title>La perdita di bagagli da diritto al risarcimento della danno materiale e morale</title>
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		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 15:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Marilena Bacci</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Nel procedimento C-63/09 la Corte di Giustizia UE è stata chiamata ad esprimersi sul termine di «danno» contenuto nell’art. 22, n. 2 della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale conclusa a Montreal il 28 maggio 1999. La Corte ha statuito che il danno derivante dalla perdita di bagagli deve essere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel procedimento C-63/09 la Corte di Giustizia UE è stata chiamata ad esprimersi sul termine di «danno» contenuto nell’art. 22, n. 2 della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale conclusa a Montreal il 28 maggio 1999. La Corte ha statuito che il danno derivante dalla perdita di bagagli deve essere interpretato nel senso che include tanto il danno materiale quanto il danno morale, poiché ad avviso dei giudici europei „esiste senz’altro una nozione di danno, di origine non convenzionale, comune a tutti i sistemi di diritto internazionale…” (sentenza 6.05.2010). </p>
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		<title>In Italia le trattative non sono idonee ad interrompere la prescrizione – Esempio nel campo assicurativo</title>
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		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 15:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Marilena Bacci</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Diversamente da quanto previsto dal § 203 BGB (codice civile tedesco), la Cassazione ha di recente confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale vigente in Italia che non riconosce alle trattative per comporre bonariamente la vertenza efficacia interruttiva della prescrizione. Si sostiene invero che non avendo le trattative quale precipuo presupposto l’ammissione totale o parziale della pretesa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diversamente da quanto previsto dal § 203 BGB (codice civile tedesco), la Cassazione ha di recente confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale vigente in Italia che non riconosce alle trattative per comporre bonariamente la vertenza efficacia interruttiva della prescrizione. Si sostiene invero che non avendo le trattative quale precipuo presupposto l’ammissione totale o parziale della pretesa avversaria, e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell’art. 2944 c.c., non hanno efficacia interruttiva, né possono importare rinuncia tacita a far valere la prescrizione medesima, perché non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta (senza, cioè, possibilità alcuna di diversa interpretazione) con la volontà di avvalersi della causa estintiva dell’altrui diritto, come richiesto dall’art. 2937 c.c., comma 3, a meno che dal comportamento di una delle parti non risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito, e si accerti che la transazione è mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione del credito e non anche all’esistenza di tale diritto. Sulla base di detto principio, la Cassazione ha poi sostenuto che in materia di svolgimento di una perizia contrattuale per la quantificazione del danno, il termine iniziale per il decorso della prescrizione è quello del consolidamento dei postumi e non già dalla conclusione della procedura arbitrale prevista dal contratto assicurativo. Infondato risulta con ciò per la Corte di Cassazione il motivo tendente ad attribuire efficacia interruttiva della prescrizione all’atto con il quale la compagnia inviti il contraente danneggiato a sottoporsi a visita medica (Sentenza dd. 11 novembre 2009 n. 1687). </p>
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		<title>La responsabilità di titolari Modem WI-FI</title>
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		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 15:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Stefan Dangel</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La Corte Federale di Cassazione tedesca ha statuito con sentenza dd. 12.05.2010 (I ZR 121/08) che il titolare di un modem WI-FI sottoscritto e assicurato può essere chiamato a rispondere solo per omissione e non per il risarcimento di un danno, ove venga utilizzato da terzi in modo improprio (violazione di diritti di proprietà intellettuale) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Corte Federale di Cassazione tedesca ha statuito con sentenza dd. 12.05.2010 (I ZR 121/08) che il titolare di un modem WI-FI sottoscritto e assicurato può essere chiamato a rispondere solo per omissione e non per il risarcimento di un danno, ove venga utilizzato da terzi in modo improprio (violazione di diritti di proprietà intellettuale) il proprio terminale. Nel caso in esame un terzo si era collegato in modo improprio al modem di un altro soggetto per scaricare delle canzoni protette. La decisione della Corte d’Appello con cui si condannava il titolare al risarcimento del danno è stata oggetto di revisione. </p>
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		<title>Eyjafjalla</title>
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		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 15:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Rodolfo Dolce</dc:creator>
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		<description><![CDATA[ La nube di ceneri sull´Europa ha fatto sì che molti dipendenti non abbiano potuto raggiungere in tempo il loro posto di lavoro. Grobys e von Steinau-Steinrück hanno fatto giustamente presente nel loro contributo nella NJW-Spezial, pag. 306, che secondo il diritto tedesco, il rischio di eventi di forza maggiore, che impediscono al dipendente di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> La nube di ceneri sull´Europa ha fatto sì che molti dipendenti non abbiano potuto raggiungere in tempo il loro posto di lavoro. Grobys e von Steinau-Steinrück hanno fatto giustamente presente nel loro contributo nella NJW-Spezial, pag. 306, che secondo il diritto tedesco, il rischio di eventi di forza maggiore, che impediscono al dipendente di trovarsi in tempo al lavoro, rientrano nei rischi del dipendente, facendolo derivare dalle norme dei §§ §§ 615 e 616 codice civile tedesco. Un dipendente che a causa della nube compare sul posto di lavoro con una settimana di ritardo, può quindi aspettarsi una riduzione pari al 25% della sua retribuzione mensile. Un po´diversa è la situazione di impiegati che si trovino in viaggio d´affari, in quanto in questo caso il rischio viene sopportato dal datore di lavoro. </p>
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		<title>Ricerca immagini su Google: nessuna violazione del diritto d’autore</title>
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		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 14:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Rodolfo Dolce</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La Corte di Cassazione tedesca ha stabilito che Google non deve rispondere per violazione del diritto d’autore, qualora opere protette vengano riprodotte quali anteprima nel proprio motore di ricerca. L’attrice è un’artista che gestiva un proprio sito internet ove venivano presentate le sue opere artistiche, immagini che Google ha utilizzato nella propria funzione di ricerca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione tedesca ha stabilito che Google non deve rispondere per violazione del diritto d’autore, qualora opere protette vengano riprodotte quali anteprima nel proprio motore di ricerca. L’attrice è un’artista che gestiva un proprio sito internet ove venivano presentate le sue opere artistiche, immagini che Google ha utilizzato nella propria funzione di ricerca „Google immagini”. La Corte di Cassazione tedesca ha ritenuto che l’attrice non abbia rilasciato a Google alcuna autorizzazione espressa o tacita al fine di utilizzare le immagini delle proprie opere artistiche quali immagini in anteprima. Google, tuttavia, non ha agito illecitamente, in quanto la convenuta avrebbe agito sulla base della condotta dell’attrice, ritenendo che questa fosse d’accordo con la pubblicazione delle proprie opere attraverso il motore di ricerca per le immagini. „L’attrice ha reso il contenuto del proprio sito internet accessibile ai motori di ricerca, senza avvalersi delle possibilità tecniche che consentano di escludere da tale accesso le proprie immagini delle opere d’arte” (Corte di Cassazione Tedesca del 29.04.2010 – I ZR 69/08). </p>
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