Con ordinanza dd. 21.01.2010 (nella causa IX ZB 193/07) la Corte Federale di Cassazione tedesca ha statuito che in un procedimento volto a dare esecuzione ad una decisione straniera, il debitore non può sostenere che l’atto introduttivo o altro atto non gli sarebbe stato notificato ove in base al diritto vigente nel paese d’origine egli avrebbe avuto la possibilità di impugnare tale circostanza con altro mezzo processuale. Nel caso in cui la notifica della decisione da dichiararsi esecutiva avvenga solo con la richiesta di esecutività, il giudice tedesco dovrà sospendere il processo dando un termine al convenuto entro cui egli potrà adire le vie giudiziarie presso il giudice straniero competente.
Esecuzione di decisioni straniere
Con ordinanza dd. 21.01.2010 (nella causa IX ZB 193/07) la Corte Federale di Cassazione tedesca ha statuito che in un procedimento volto a dare esecuzione ad una decisione straniera, il debitore non può sostenere che l’atto introduttivo o altro atto non gli sarebbe stato notificato ove in base al diritto vigente nel paese d’origine egli avrebbe avuto la possibilità di impugnare tale circostanza con altro mezzo processuale. Nel caso in cui la notifica della decisione da dichiararsi esecutiva avvenga solo con la richiesta di esecutività, il giudice tedesco dovrà sospendere il processo dando un termine al convenuto entro cui egli potrà adire le vie giudiziarie presso il giudice straniero competente.