Nella causa C- 111/09 la Corte di Giustizia UE ha avuto occasione di pronunciarsi in via pregiudiziale sull’interpretazione degli artt. 24 e 26 del Regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale nell’ambito di una domanda proposta da una compagnia di assicurazioni con sede nella Repubblica ceca ed un suo assicurato domiciliato in Slovacchia, in merito alla domanda di pagamento di un premio assicurativo. L’art. 24 del regolamento citato recita „Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, il giudice di uno Stato membro davanti al quale il convenuto è comparso è competente. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene per eccepire l’incompetenza o se esiste un altro giudice esclusivamente competente ai sensi dell’art. 22». Mentre ai sensi del successivo art. 26, n. 1, si evince che „Se il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato membro è citato davanti ad un giudice di un altro Stato membro e non compare, il giudice, se non è competente in base al presente regolamento, dichiara d’ufficio la propria incompetenza». La questione in oggetto verte principalmente sul quesito se, anche per le controversie soggette alle regole di competenza speciali previste dal regolamento n. 44/2001, come quelle previste in materia di assicurazioni, la costituzione in giudizio del convenuto senza eccezione del difetto di competenza giurisdizionale del giudice adito costituisca o meno una proroga tacita di competenza giurisdizionale. Sul punto va in primo luogo precisato come l’art. 24, primo periodo, costituisca una norma di chiusura applicabile a tutte le fattispecie in cui la competenza giurisdizionale del giudice adito non risulti da altre disposizioni del regolamento citato. Rilevato che tale disposizione si applica anche nei casi in cui il giudice sia stato adito senza osservare le disposizioni del regolamento medesimo, essa comporta – ad avviso della Corte di Giustizia – che la costituzione del convenuto possa essere considerata quale accettazione tacita della competenza giurisdizionale del giudice adito e, quindi, quale proroga della competenza giurisdizionale del medesimo. L’art. 24, secondo periodo del regolamento n. 44/2001 prevede poi talune deroghe alla suddetta regola generale di chiusura: da un lato l’ipotesi di eccezione di incompetenza giurisdizionale, e dall’altro l’ipotesi di controversie soggette a competenza esclusiva ai sensi dell’art. 22. Trattandosi di una prescrizione volta a delimitare la sfera di applicazione della summenzionata regola generale, essa deve essere interpretata restrittivamente, per cui non è ammessa l’esclusione dell’applicazione della regola generale enunciata nel primo periodo dell’articolo medesimo per controversie differenti da quelle cui esso fa espresso riferimento. Tale assunto viene suffragato dall’applicazione analogica operata dalla Corte di Giustizia UE dell’interpretazione fornita all’art. 18 della Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, trattandosi di disposizione sostanzialmente identica all’art. 24 del regolamento citato (v. sentenze 24 giugno 1981, causa 150/80, Elefanten Schuh nonché 7 marzo 1985, causa 48/84, Spitzley). Sulla base di tali premesse i giudici europei arrivano alla conclusione per cui, non costituendo regola di competenza esclusiva, il giudice adito deve dichiararsi competente nel caso in cui il convenuto si costituisca e non sollevi eccezione di difetto di giurisdizione. Con ciò si risolve peraltro anche la seconda questione concernente la possibilità di riconoscere la relativa decisione ai sensi dell’art. 35, n. 1 del regolamento, poiché nel caso di specie non vi è stata violazione delle regole di competenza giurisdizionale speciale (sentenza dd. 20.05.2010).
Assicurazione: accettazione della competenza in seguito a mancata contestazione del difetto di competenza giurisdizionale e difesa nel merito
Nella causa C- 111/09 la Corte di Giustizia UE ha avuto occasione di pronunciarsi in via pregiudiziale sull’interpretazione degli artt. 24 e 26 del Regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale nell’ambito di una domanda proposta da una compagnia di assicurazioni con sede nella Repubblica ceca ed un suo assicurato domiciliato in Slovacchia, in merito alla domanda di pagamento di un premio assicurativo. L’art. 24 del regolamento citato recita „Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, il giudice di uno Stato membro davanti al quale il convenuto è comparso è competente. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene per eccepire l’incompetenza o se esiste un altro giudice esclusivamente competente ai sensi dell’art. 22». Mentre ai sensi del successivo art. 26, n. 1, si evince che „Se il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato membro è citato davanti ad un giudice di un altro Stato membro e non compare, il giudice, se non è competente in base al presente regolamento, dichiara d’ufficio la propria incompetenza». La questione in oggetto verte principalmente sul quesito se, anche per le controversie soggette alle regole di competenza speciali previste dal regolamento n. 44/2001, come quelle previste in materia di assicurazioni, la costituzione in giudizio del convenuto senza eccezione del difetto di competenza giurisdizionale del giudice adito costituisca o meno una proroga tacita di competenza giurisdizionale. Sul punto va in primo luogo precisato come l’art. 24, primo periodo, costituisca una norma di chiusura applicabile a tutte le fattispecie in cui la competenza giurisdizionale del giudice adito non risulti da altre disposizioni del regolamento citato. Rilevato che tale disposizione si applica anche nei casi in cui il giudice sia stato adito senza osservare le disposizioni del regolamento medesimo, essa comporta – ad avviso della Corte di Giustizia – che la costituzione del convenuto possa essere considerata quale accettazione tacita della competenza giurisdizionale del giudice adito e, quindi, quale proroga della competenza giurisdizionale del medesimo. L’art. 24, secondo periodo del regolamento n. 44/2001 prevede poi talune deroghe alla suddetta regola generale di chiusura: da un lato l’ipotesi di eccezione di incompetenza giurisdizionale, e dall’altro l’ipotesi di controversie soggette a competenza esclusiva ai sensi dell’art. 22. Trattandosi di una prescrizione volta a delimitare la sfera di applicazione della summenzionata regola generale, essa deve essere interpretata restrittivamente, per cui non è ammessa l’esclusione dell’applicazione della regola generale enunciata nel primo periodo dell’articolo medesimo per controversie differenti da quelle cui esso fa espresso riferimento. Tale assunto viene suffragato dall’applicazione analogica operata dalla Corte di Giustizia UE dell’interpretazione fornita all’art. 18 della Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, trattandosi di disposizione sostanzialmente identica all’art. 24 del regolamento citato (v. sentenze 24 giugno 1981, causa 150/80, Elefanten Schuh nonché 7 marzo 1985, causa 48/84, Spitzley). Sulla base di tali premesse i giudici europei arrivano alla conclusione per cui, non costituendo regola di competenza esclusiva, il giudice adito deve dichiararsi competente nel caso in cui il convenuto si costituisca e non sollevi eccezione di difetto di giurisdizione. Con ciò si risolve peraltro anche la seconda questione concernente la possibilità di riconoscere la relativa decisione ai sensi dell’art. 35, n. 1 del regolamento, poiché nel caso di specie non vi è stata violazione delle regole di competenza giurisdizionale speciale (sentenza dd. 20.05.2010).