Le direttive CE 2008/8 e 2008/177 sono state recepite nell’ordinamento tedesco, nell’ordinamento italiano, cosi come negli altri Stati dell’UE, con efficacia a decorrere dal 01.01.2010.
Le modifiche introdotte concernono:
a) la rideterminazione del luogo di prestazione dei servizi
b) la nuova modalità di rimborso della Iva detraibile – ora di competenza dello Stato membro ove ha sede l’impresa richiedente
c) la previsione dell’obbligo della dichiarazione Intrastat anche in riferimento ai servizi.
a) Riforma del luogo di tassazione delle prestazioni di servizio in B2B Dal 1 gennaio 2010 sono entrate in vigore le nuove regole riguardanti il luogo delle prestazioni di servizi: il luogo di imposizione della prestazione di servizi forniti ad un soggetto è il luogo dove l’acquirente del servizio è stabilito, (il luogo della sede della sua attività economica) e non quello dove è stabilito il beneficiario. Se il beneficiario e l’acquirente di servizi sono stabiliti in Stati membri differenti, spetterà dunque all’acquirente dichiarare l’IVA in base al meccanismo generalizzato dell’auto-liquidazione. Dunque, d’ora in poi spetterà al cliente sottoposto ad IVA dichiararla presso la propria amministrazione fiscale. Tuttavia, nel caso di prestazioni di servizi forniti a persone non sottoposte, (operazioni dette B2C) il luogo di imposizione rimane quello dove il beneficiario è stabilito. Deroghe ai principi di tassazione: in alcuni casi, il principio generale di localizzazione delle prestazioni fornite sia ai soggetti sottoposti ad IVA che ai non sottoposti viene sostituito da regole specifiche che rispondono al principio dell’imposizione del servizio sul luogo di consumazione.
b) La modernizzazione della procedura di rimborso dell’ IVA straniera Dal primo gennaio 2010, la precedente procedura di rimborso dell’ IVA in favore di soggetti residenti in uno Stato membro dell’Unione europea è stata sostituita da una nuova procedura interamente elettronica, facendo intervenire a monte lo Stato membro di stabilimento del richiedente. L’obiettivo delle istanze comunitarie è di assicurare un trattamento più veloce e più sicuro delle domande di rimborso di IVA. Il soggetto o l’impresa interessata potrà ottenere il rimborso presso le competenti autorità italiane attraverso la nuova procedura di rimborso dell’ IVA.
c) Una nuova formalità amministrativa: dichiarazione riassuntiva per i servizi intracomunitari Al fine di contrastare la frode fiscale e assicurare una migliore comunicazione delle notizie riguardanti le prestazioni di servizi intracomunitari tra Stati membri, a partire dal 1 gennaio 2010, sono in vigore dei nuovi obblighi dichiarativi. È così prevista l’estensione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione riassuntiva anche in riferimento alle prestazioni di servizi B2B eseguite in favore di soggetti imprenditori con sede in un altro Stato membro, che sono debitori di imposta nel relativo Stato.
Nuova normativa IVA: rilevanti modifiche in ambito comunitario
Le direttive CE 2008/8 e 2008/177 sono state recepite nell’ordinamento tedesco, nell’ordinamento italiano, cosi come negli altri Stati dell’UE, con efficacia a decorrere dal 01.01.2010.
Le modifiche introdotte concernono:
a) la rideterminazione del luogo di prestazione dei servizi
b) la nuova modalità di rimborso della Iva detraibile – ora di competenza dello Stato membro ove ha sede l’impresa richiedente
c) la previsione dell’obbligo della dichiarazione Intrastat anche in riferimento ai servizi.
a) Riforma del luogo di tassazione delle prestazioni di servizio in B2B Dal 1 gennaio 2010 sono entrate in vigore le nuove regole riguardanti il luogo delle prestazioni di servizi: il luogo di imposizione della prestazione di servizi forniti ad un soggetto è il luogo dove l’acquirente del servizio è stabilito, (il luogo della sede della sua attività economica) e non quello dove è stabilito il beneficiario. Se il beneficiario e l’acquirente di servizi sono stabiliti in Stati membri differenti, spetterà dunque all’acquirente dichiarare l’IVA in base al meccanismo generalizzato dell’auto-liquidazione. Dunque, d’ora in poi spetterà al cliente sottoposto ad IVA dichiararla presso la propria amministrazione fiscale. Tuttavia, nel caso di prestazioni di servizi forniti a persone non sottoposte, (operazioni dette B2C) il luogo di imposizione rimane quello dove il beneficiario è stabilito. Deroghe ai principi di tassazione: in alcuni casi, il principio generale di localizzazione delle prestazioni fornite sia ai soggetti sottoposti ad IVA che ai non sottoposti viene sostituito da regole specifiche che rispondono al principio dell’imposizione del servizio sul luogo di consumazione.
b) La modernizzazione della procedura di rimborso dell’ IVA straniera Dal primo gennaio 2010, la precedente procedura di rimborso dell’ IVA in favore di soggetti residenti in uno Stato membro dell’Unione europea è stata sostituita da una nuova procedura interamente elettronica, facendo intervenire a monte lo Stato membro di stabilimento del richiedente. L’obiettivo delle istanze comunitarie è di assicurare un trattamento più veloce e più sicuro delle domande di rimborso di IVA. Il soggetto o l’impresa interessata potrà ottenere il rimborso presso le competenti autorità italiane attraverso la nuova procedura di rimborso dell’ IVA.
c) Una nuova formalità amministrativa: dichiarazione riassuntiva per i servizi intracomunitari Al fine di contrastare la frode fiscale e assicurare una migliore comunicazione delle notizie riguardanti le prestazioni di servizi intracomunitari tra Stati membri, a partire dal 1 gennaio 2010, sono in vigore dei nuovi obblighi dichiarativi. È così prevista l’estensione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione riassuntiva anche in riferimento alle prestazioni di servizi B2B eseguite in favore di soggetti imprenditori con sede in un altro Stato membro, che sono debitori di imposta nel relativo Stato.