La direttiva europea sulla prestazione dei servizi 123/2006 impone ora determinati obblighi d’informativa ai prestatori di servizi. Tale direttiva è stata attuata dal legislatore tedesco con apposita legge, la cd. Dienstleistungs- Informationspflichtenverordnung (DL-InfoV). Dal 17.05.2010 i prestatori di servizi sono tenuti ad informare i propri committenti. La normativa si applica anche agli avvocati. Nell’Anwaltsblatt 6/2010, (pagg. 419ss. P. Schons, Europas neuester Streich: „Informationspflichten für Anwälte“) si trova un catalogo con tutte le informazioni necessarie. Ai sensi poi dell’articolo 21 della direttiva citata, gli Stati Membri sono stati obbligati ad informare sui presupposti richiesti per l’accesso e l’esercizio della professione in libertà di prestazione di servizio. In Germania tali informazioni sono reperibili sul sito www.portal21.de: cliccando sulla cartina dell’Europa il consumatore tedesco è in grado di verificare lo stato di attuazione della normativa europea.
Obbligo d’informativa per i prestatori di servizio
La direttiva europea sulla prestazione dei servizi 123/2006 impone ora determinati obblighi d’informativa ai prestatori di servizi. Tale direttiva è stata attuata dal legislatore tedesco con apposita legge, la cd. Dienstleistungs- Informationspflichtenverordnung (DL-InfoV). Dal 17.05.2010 i prestatori di servizi sono tenuti ad informare i propri committenti. La normativa si applica anche agli avvocati. Nell’Anwaltsblatt 6/2010, (pagg. 419ss. P. Schons, Europas neuester Streich: „Informationspflichten für Anwälte“) si trova un catalogo con tutte le informazioni necessarie. Ai sensi poi dell’articolo 21 della direttiva citata, gli Stati Membri sono stati obbligati ad informare sui presupposti richiesti per l’accesso e l’esercizio della professione in libertà di prestazione di servizio. In Germania tali informazioni sono reperibili sul sito www.portal21.de: cliccando sulla cartina dell’Europa il consumatore tedesco è in grado di verificare lo stato di attuazione della normativa europea.