Procedura fallimentare principale ed esecuzione in altri Stati

Come deciso dalla Corte di Giustizia dell’UE, in seguito all’apertura della procedura d’insolvenza, le autorità degli altri Stati Membri sono obbligati a riconoscere e dare esecuzione a tutte le decisioni rese in tale contesto. Conseguentemente, non potranno ordinare misure esecutive sul patrimonio del debitore fallito ove tale misura non sia prevista dall’ordinamento dello Stato in cui la procedura fallimentare principale si è aperta. (Sentenza dd. 21.01.2010 nella causa C 444/07).

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