Nel procedimento C-63/09 la Corte di Giustizia UE è stata chiamata ad esprimersi sul termine di «danno» contenuto nell’art. 22, n. 2 della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale conclusa a Montreal il 28 maggio 1999. La Corte ha statuito che il danno derivante dalla perdita di bagagli deve essere interpretato nel senso che include tanto il danno materiale quanto il danno morale, poiché ad avviso dei giudici europei „esiste senz’altro una nozione di danno, di origine non convenzionale, comune a tutti i sistemi di diritto internazionale…” (sentenza 6.05.2010).
La perdita di bagagli da diritto al risarcimento della danno materiale e morale
Nel procedimento C-63/09 la Corte di Giustizia UE è stata chiamata ad esprimersi sul termine di «danno» contenuto nell’art. 22, n. 2 della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale conclusa a Montreal il 28 maggio 1999. La Corte ha statuito che il danno derivante dalla perdita di bagagli deve essere interpretato nel senso che include tanto il danno materiale quanto il danno morale, poiché ad avviso dei giudici europei „esiste senz’altro una nozione di danno, di origine non convenzionale, comune a tutti i sistemi di diritto internazionale…” (sentenza 6.05.2010).