Code-Sharing e risarcimento dei danni

Nel caso del cosiddetto Code-Sharing, solo la compagnia aerea che esegue il volo è tenuta a risarcire il danno materiale del passeggero. È quanto ha deciso la Corte di cassazione federale tedesca nella sentenza del 26 novembre 2009 (Xa ZR 132/08). Infatti, secondo l’art. 2 lettera b del Regolamento UE relativo ai diritti dei passeggeri in aviazione, solo la compagnia aerea che esegue effettivamente il volo è obbligata – in caso di annullamento del volo – ad indennizzare i passeggeri colpiti dall’inconveniente.

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