Via libera alla compensazione per i colleghi italiani

La Corte di Cassazione ha stabilito con sentenza n. 18030/10 dd. 12.05.10 che all’avvocato non è ascrivibile un arricchimento senza causa ove trattenga le somme spettanti al proprio cliente per compensare i propri onorari dovuti. Se gli onorari sono liquidi esigibili e certi non è riscontrabile alcuna ipotesi penale. Al più si potrebbe ipotizzare una questione disciplinare.

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