Diversamente da quanto previsto dal § 203 BGB (codice civile tedesco), la Cassazione ha di recente confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale vigente in Italia che non riconosce alle trattative per comporre bonariamente la vertenza efficacia interruttiva della prescrizione. Si sostiene invero che non avendo le trattative quale precipuo presupposto l’ammissione totale o parziale della pretesa avversaria, e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell’art. 2944 c.c., non hanno efficacia interruttiva, né possono importare rinuncia tacita a far valere la prescrizione medesima, perché non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta (senza, cioè, possibilità alcuna di diversa interpretazione) con la volontà di avvalersi della causa estintiva dell’altrui diritto, come richiesto dall’art. 2937 c.c., comma 3, a meno che dal comportamento di una delle parti non risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito, e si accerti che la transazione è mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione del credito e non anche all’esistenza di tale diritto. Sulla base di detto principio, la Cassazione ha poi sostenuto che in materia di svolgimento di una perizia contrattuale per la quantificazione del danno, il termine iniziale per il decorso della prescrizione è quello del consolidamento dei postumi e non già dalla conclusione della procedura arbitrale prevista dal contratto assicurativo. Infondato risulta con ciò per la Corte di Cassazione il motivo tendente ad attribuire efficacia interruttiva della prescrizione all’atto con il quale la compagnia inviti il contraente danneggiato a sottoporsi a visita medica (Sentenza dd. 11 novembre 2009 n. 1687).
In Italia le trattative non sono idonee ad interrompere la prescrizione – Esempio nel campo assicurativo
Diversamente da quanto previsto dal § 203 BGB (codice civile tedesco), la Cassazione ha di recente confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale vigente in Italia che non riconosce alle trattative per comporre bonariamente la vertenza efficacia interruttiva della prescrizione. Si sostiene invero che non avendo le trattative quale precipuo presupposto l’ammissione totale o parziale della pretesa avversaria, e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell’art. 2944 c.c., non hanno efficacia interruttiva, né possono importare rinuncia tacita a far valere la prescrizione medesima, perché non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta (senza, cioè, possibilità alcuna di diversa interpretazione) con la volontà di avvalersi della causa estintiva dell’altrui diritto, come richiesto dall’art. 2937 c.c., comma 3, a meno che dal comportamento di una delle parti non risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito, e si accerti che la transazione è mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione del credito e non anche all’esistenza di tale diritto. Sulla base di detto principio, la Cassazione ha poi sostenuto che in materia di svolgimento di una perizia contrattuale per la quantificazione del danno, il termine iniziale per il decorso della prescrizione è quello del consolidamento dei postumi e non già dalla conclusione della procedura arbitrale prevista dal contratto assicurativo. Infondato risulta con ciò per la Corte di Cassazione il motivo tendente ad attribuire efficacia interruttiva della prescrizione all’atto con il quale la compagnia inviti il contraente danneggiato a sottoporsi a visita medica (Sentenza dd. 11 novembre 2009 n. 1687).