Con l´art. 19, comma 15, del decreto legge 78/2010 il Governo ha ora introdotto l´obbligo di indicare al momento della registrazione dei contratti di locazione o affitto i dati catastali del fabbricato o del terreno che si concede in affitto. Tale norma, che entrerà in vigore dal 1° luglio 2010, ha lo scopo evidente di portare alla luce immobili abusivi o non abusivi che non siano accatastati, e che quindi attualmente non vengono sottoposti ai prelievi tributari di ICI ed IRPEF. L´inserimento dei dati catastali dovrà avvenire nella „richiesta di registrazione”, cioè nel modulo che va compilato, in via telematica o su carta per ottenere la registrazione del contratto (detto anche „modello 69”), con il quale gli atti soggetti a registrazione vengono canalizzati verso l´Agenzia delle entrate, competente per l´imposta di registro. Il problema pratico da risolvere entro la data di entrata in vigore è dato dal fatto che gli attuali moduli di registrazione prevedono solo caselle per l´inserimento dei dati dei soggetti, della natura e del valore dell´atto, ma non dei dati catastali. Essi quindi dovranno essere ridisegnati in modo che prevedano tale adempimento. In caso di mancata o errata indicazione dei dati catastali, la norma prevede l´applicazione di una sanzione compresa tra il 120 e il 240% dell´importo dell´imposta di registro dovuta per la registrazione del contratto. Così, ad esempio, nel caso di locazione di un appartamento con un canone di 600 Euro ed un imposta di registro del 2%, la sanzione andrebbe da un minimo di 172,80 euro ad un massimo di 345,60 Euro. Da non dimenticare peraltro che oltre la suddetta sanzione, tale operazione di inserimento dei dati catastali potrà far scattare il controllo incrociato, tra banche dati dell´anagrafe tributaria e del catasto, per verificare appunto il regolare pagamento, o l´eventuale evasione di Irpef e Ici.
Registrazione di contratti di locazione: obblighi dichiarativi
Con l´art. 19, comma 15, del decreto legge 78/2010 il Governo ha ora introdotto l´obbligo di indicare al momento della registrazione dei contratti di locazione o affitto i dati catastali del fabbricato o del terreno che si concede in affitto. Tale norma, che entrerà in vigore dal 1° luglio 2010, ha lo scopo evidente di portare alla luce immobili abusivi o non abusivi che non siano accatastati, e che quindi attualmente non vengono sottoposti ai prelievi tributari di ICI ed IRPEF. L´inserimento dei dati catastali dovrà avvenire nella „richiesta di registrazione”, cioè nel modulo che va compilato, in via telematica o su carta per ottenere la registrazione del contratto (detto anche „modello 69”), con il quale gli atti soggetti a registrazione vengono canalizzati verso l´Agenzia delle entrate, competente per l´imposta di registro. Il problema pratico da risolvere entro la data di entrata in vigore è dato dal fatto che gli attuali moduli di registrazione prevedono solo caselle per l´inserimento dei dati dei soggetti, della natura e del valore dell´atto, ma non dei dati catastali. Essi quindi dovranno essere ridisegnati in modo che prevedano tale adempimento. In caso di mancata o errata indicazione dei dati catastali, la norma prevede l´applicazione di una sanzione compresa tra il 120 e il 240% dell´importo dell´imposta di registro dovuta per la registrazione del contratto. Così, ad esempio, nel caso di locazione di un appartamento con un canone di 600 Euro ed un imposta di registro del 2%, la sanzione andrebbe da un minimo di 172,80 euro ad un massimo di 345,60 Euro. Da non dimenticare peraltro che oltre la suddetta sanzione, tale operazione di inserimento dei dati catastali potrà far scattare il controllo incrociato, tra banche dati dell´anagrafe tributaria e del catasto, per verificare appunto il regolare pagamento, o l´eventuale evasione di Irpef e Ici.