RIFORMA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE ITALIANO

Versione.pdfNel corso del 2009 è stata approvata ed a luglio è entrata in vigore una riforma del codice di procedura civile tesa a ottenere una semplificazione del procedimento ed una riduzione dei tempi, tramite la previsione di un procedimento sommario, una riduzione di termini processuali, filtri ai ricorsi in Cassazione, e la previsione di norme volte a disincentivare atteggiamenti ostruzionistici. È stato inoltre soppresso il cosiddetto rito societario. Ecco le principali novità:

Libro primo: disposizioni generali

La competenza per valore del giudice di pace passa dai 2.582,28 euro (i vecchi 5 milioni di lire) a 5.000 euro. Nelle cause sul risarcimento dei danni da circolazione da veicoli e natanti, la competenza passa da 15.493,71 euro a 20.000 euro. Onde ridurre i tempi processuali il giudice decide con ordinanza (e non più con sentenza) su questioni di competenza litispendenza connessione. In caso di istanza di regolamento di competenza anche la Corte di Cassazione decide con ordinanza, ed i termini per riassumere la causa sono dimezzati (tre mesi invece di sei). In materia di condanna alle spese di giudizio, il legislatore riduce le ipotesi in cui il giudice può compensare le spese ai casi di soccombenza reciproca o a gravi ed eccezionali ragioni, da indicare in motivazione. Maggiore severità anche verso chi agisce o resiste temerariamente, che potrà essere condannato oltre alle spese anche ad un risarcimento danni, che verrà liquidato, anche d’ufficio, nella sentenza. Notevole rilievo assume la codificazione (art. 101 comma 2) del principio del contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio, a pena di nullità della sentenza. Il giudice che ritiene di decidere sulla base di una questione rilevata d’ufficio, deve assegnare alle parti termine per depositare memorie per osservazioni sulla medesima questione. Viene accolto il principio – noto ai giuristi tedeschi – che i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, non hanno bisogno di essere provati, perché il giudice possa porli a fondamento della propria decisione, con evidente beneficio per l’economia processuale. Tuttavia in caso di contumacia, questo principio non opera (qui contrariamente a quanto prevede il diritto processuale tedesco). Nel caso in cui il giudice disponga la pubblicità della sentenza, questo potrà ora avvenire su testate giornalistiche, radiofoniche o televisivi, o anche su siti internet. È stata infine introdotta una norma

Libro secondo: processo di cognizione

Una delle novità più singolari riguarda la previsione di un nuovo mezzo probatorio. La testimonianza scritta (art. 257-bis c.p.c. e art. 103 disp. att. c.p.c.) é – potenzialmente – atta a ridurre i tempi di durata del processo. Il legislatore italiano ha in realtà permesso di acquisire una prova che forse mina il concetto del contradditorio delle parti e della prova costituenda. Conscio di tali problematiche, il legislatore ha probabilmente ritenuto opportuno supplire a tale vitium, richiedendo il consenso di tutte le parti in causa e lasciando il giudice sostanzialmente libero di dare il proprio placet, anche se che comunque, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre (e in questi casi, viene meno lo scopo della norma di accelerare e semplificare il processo). Ove il giudice ammetta invece tale strumento, egli fisserà un termine entro cui fornire le risposte ai quesiti sui quali il teste deve essere interrogato. Sarà poi onere della parte, che ha richiesto tale prova, inviare nel rispetto delle dovute forme la richiesta ed i quesiti al teste, il quale sarà a sua volta tenuto a rispondere e spedire o consegnare le risposte scritte nel termine stabilito, pena l’applicabilità di una sanzione pecuniaria. Al di la del fatto che allo stato si vantano forti dubbi sull’effettività di tale strumento nella prassi, la norma si prospetta al momento quale lettera morta, dato che sino ad oggi il Ministero della Giustizia non ha ancora predisposto con decreto un modello di modulo conforme. Altri aspetti processuali disciplinati nel libro II° c.p.c ed emendati dalla riforma, riguardano maxime: • la necessità, a pena di decadenza, di introdurre nell’atto di citazione anche l’avvertimento che la costituzione oltre i termini di legge implica le decadenze di cui all’art. 38 c.p.c. (incompetenza) – art. 163 c.p.c., • la sanatoria del difetto di rappresentanza o di autorizzazione, sancito dall’art. 182 c.p.c., per effetto del alle parti viene assegnato un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, il rilascio o per la rinnovazione delle necessarie autorizzazioni ovvero della procura alle liti; • l’abrogazione della disposizione concernente la rimessione dei termini (vecchio art. 184 bis cpc), optando per una disciplina con una valenza ad ampio raggio applicativo, stante la formulazione del nuovo art. 153 c.p.c.; • la semplificazione della procedura della nomina del consulente tecnico; • la forma dei provvedimenti del collegio, laddove il nuovo art. 279 c.p.c. prevede l’impiego dell’ordinanza per questioni relative all’istruzione della causa o di competenza, senza definizione del giudizio e quello della sentenza per la definizione del processo, decidendo anche su questioni di giurisdizione; • le modalità di notificazione della sentenza (art. 285 c.p.c.); • la disciplina della contumacia del convenuto, che ora viene estesa anche ai giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili. (291 cpc); • la sospensione del processo su istanza delle parti, che può avvenire ora solo ove sussistano giustificati motivi, per una sola volta e per un periodo non superiore a tre mesi, fissando già l’udienza per la prosecuzione del processo medesimo (296, 297 e 305 c.p.c.); • la definizione del momento di interruzione del processo in caso di morte o perdita della capacità del contumace (300 c.p.c.): il parametro valutativo viene individuato nella documentazione del fatto interruttivo dall’altra parte, o della notificazione ovvero della certificazione dall’ufficiale giudiziario. Anche in questo caso il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue (305 c.p.c.). • ed infine qualche minimo correttivo nella disciplina dell’estinzione del processo. Come si è visto, la riforma ha accorciato molti termini processuali. Da segnalare in particolare la modifica dell´art. 327 per effetto della quale, indipendentemente dalla notificazione, l´appello, la revocazione ed il ricorso in cassazione dovrà essere proposto entro il termine massimo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (non più quindi entro il termine lungo di un anno); sono stati inoltre accorciati i termini di riassunzione a seguito di rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione (art. 353 – da sei a tre mesi) e di riassunzione causa davanti al giudice di rinvio (art. 392 – da un anno a tre mesi). In merito al procedimento in Cassazione, la riforma, introducendo il nuovo 360 bis, ha aggiunto due nuovi casi di inammissibilità: 1a ipotesi: „quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa” 2a ipotesi: „quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo”. Nel primo caso si impone al difensore, allorquando si trova di fronte ad una giurisprudenza di segno opposto, di indicare specificamente i motivi per cui quella giurisprudenza merita di essere abbandonata. Per accertare l’eventuale inammissibilità verrà formata una commissione di cinque magistrati appartenenti a tutte le sezioni. Il primo presidente trasmetterà il ricorso alla commissione che giudicherà in camera di consiglio. Se il ricorso viene considerato ammissibile viene restituito al primo presidente che lo assegna ad una delle sezioni. Se il ricorso appare inammissibile, il relatore della „sezione filtro” deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia. Il presidente fissa con decreto l’adunanza della Corte. Almeno venti giorni prima della data stabilita per l’adunanza, il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo conclusioni scritte, e i secondi memorie, non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti. Se il ricorso, non è dichiarato inammissibile, il relatore nominato ai sensi dell’articolo 377, primo comma, ultimo periodo, deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dei motivi in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio e si applica il secondo comma. Da rilevare poi l´integrazione inserita nella formulazione dell’art. 444 c.p.c. in materia di giudice competente per le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie. La disposizione aggiuntiva definisce la competenza in caso di attore residente all’estero assegnandola al tribunale del lavoro nella cui circoscrizione l’attore risiedeva prima del trasferimento all’estero; se la prestazione è, invece, chiesta dagli eredi, è competente il tribunale nella cui circoscrizione il defunto aveva l’ultima residenza.

Libro terzo: procedimenti speciali

È stata introdotta (art. 540 bis) la possibilità per i creditori insoddisfatti a seguito di una vendita di chiedere al giudice di disporre l’integrazione del pignoramento e quindi la vendita d’ufficio delle nuove cose pignorate. Se non vengono pignorate cose nuove, il giudice dichiara l’estinzione del procedimento. Di grande rilievo è la introduzione del nostro ordinamento della possibilità di comminare una misura coercitiva patrimoniale (art. 614 bis), fissata dal giudice in caso di violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione di obblighi di fare infungibile o di non fare.

Libro quarto: procedimenti speciali

Qui merita particolare attenzione il nuovo procedimento sommario di cognizione, disciplinato dagli artt. 702 bis e ss. del c.p.c., che potrà essere utilizzato per tutte le cause di competenza del tribunale in composizione monocratica – ossia nella maggioranza dei casi- senza altrimenti alcuna limitazione in ordine al valore o alla materia. La procedibilità di tale ricorso è subordinata alla condizione prevista dall’art. 702 ter, 2°comma c.p.c., ovvero dall’accertamento da parte del Giudice adito – in considerazione delle difese svolte delle parti – della non necessità di un’istruzione piena. Il procedimento in discorso si instaura mediante ricorso contenente le medesime indicazioni della citazione – salvo la vocatio in ius – depositato presso il Giudice competente. Il Giudice fissa con decreto la data dell’udienza di comparizione delle parti ed il termine per la costituzione in giudizio del convenuto. Il decreto deve quindi essere notificato al convenuto, insieme al ricorso, almeno trenta giorni prima del termine previsto per la sua costituzione. Il convenuto può quindi costituirsi con comparsa, nella quale dovranno essere svolte – a pena di decadenza – le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio. Nell’udienza di comparizione delle parti il giudice, valutata la propria competenza, deve decidere se sia sufficiente un’istruzione sommaria, altrimenti il Giudice dispone il passaggio al rito ordinario e fissazione dell’udienza ex art. 183 c.p.c. Se il Giudice ritiene di poter procedere con il rito sommario questi, dopo aver sentito le parti, provvede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto e definisce il procedimento con ordinanza. Tale ordinanza sarà provvisoriamente esecutiva e costituirà immediatamente titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione. In mancanza di appello entro 30 giorni l’ordinanza sarà idonea a produrre gli effetti del giudicato sostanziale. Il nodo interpretativo più controverso concerne l’ambito di applicazione del rito sommario: se non appare in discussione l’applicabilità di tale rito per ottenere provvedimenti di condanna, più problematica appare la possibilità di richiedere dei provvedimenti di accertamento o costitutivi. Non resta che rimanere in attesa delle prime pronunce giurisdizionali.

Le modifiche delle disposizioni per l’attuazione e disposizioni transitorie

Tra le modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e alle disposizioni transitorie, sono particolarmente degne di nota le novità relative alla vigilanza sulla distribuzione degli incarichi (art. 23 disp. att. c.p.c.), al modello di testimonianza (art. 103-bis disp. att. c.p.c.) e alla motivazione della sentenza (art. 118 disp. att. c.p.c.). In aggiunta a quanto stabilito dal nuovo art. 195 c.p.c., l’art. 23 disp. introduce in tema di CTU (consulenze tecniche d’ufficio) una ulteriore regola sulla trasparenza negli affidamenti degli incarichi. L’art. 23, infatti, viene modificato con l’indicazione che il presidente del tribunale vigila affinché gli incarichi siano adeguatamente distribuiti tra gli iscritti „in modo tale che a nessuno dei consulente iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall’uffici e garantisce che sia assicurata l’adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici”. In riferimento alla introdotta possibilità che il testimone fornisca per iscritto le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato, il nuovo art. 103 delle disp. att. dispone che la testimonianza scritta sia resa su di un modulo conforme a quello approvato dal Ministro della giustizia. Con la legge 69/2009 il contenuto della sentenza viene modificato e semplificato: la sentenza, infatti, non deve più contenere (come prevedeva il vecchio testo art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.) „la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” ma soltanto „la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (nuovo testo art. 132) „anche con riferimento a precedenti conformi” (secondo il nuovo testo dell’art. 118 delle disp. att.). Tale novità fa il passo con la norma che vincola i giudici di merito ad adeguarsi all’orientamento consolidato della Cassazione e a quella che rende inammissibile il ricorso per Cassazione quando il giudice di merito abbia deciso tenendo conto dell’indirizzo costante dei supremi giudici. In sostanza il nostro legislatore ha recuperato un criterio del mondo anglosassone, che consente anche di tagliare i tempi delle cause. Lo „stare decisis” è un principio generale dei sistemi di common law, in forza del quale il giudice è obbligato a conformarsi alla decisione già adottata in una precedente sentenza, nell’ipotesi in cui la problematica portata al suo esame sia identica a quella già discussa nel caso deciso. In questo modo, i precedenti tratti dalle sentenze anteriori operano come fonte di diritto.

Modifiche ad altre leggi

Sommariamente occorre accennare all’abolizione dell’applicabilità del rito del lavoro alle cause per risarcimento dei danni per morti o lesioni conseguenti ad incidenti stradali, nonché l’abrogazione del cosiddetto rito societario (decreto legislativo 5/2003). Nel codice civile è stata introdotta una limitazione ventennale all’efficacia della trascrizione nei registri immobiliari della domanda giudiziale e del pignoramento immobiliare, salvo che la trascrizione sia rinnovata prima di tale termine (artt. 2668 bis, 2669 ter c.c.)

Questo articolo è stato pubblicato in Lettera ai clienti, Utile

Website Dolce · LaudaImprintinfo@dolce.de