Forma scritta concessa anche senza una rilegatura stabile dei fogli di un atto

Mentre nell’ambito degli ordinamenti giuridici di tradizione romanica, come in Italia, è usuale siglare ogni singolo foglio dei contratti costituiti da più pagine, nell’ambito del dirittogermanico è usuale firmare solo l’ultima pagina. Se le precedentipagine del contratto sono state unite all’ultima in forma normale, questo è sempre stato sufficiente per considerare l’insieme del contratto un contratto scritto. La corte federale suprema nella sua decisione del 24.10.1997 (rif.: XII ZR 234/95) è andata ora oltre. Alla questione, spesso contestata, sopratutto in relazione a contratti d’affitto, se cioé il presupposto della forma scritta del § 566 BGB risulti soddisfatto anche nel caso in cui il contratto consistente di più pagine non siano rilegate tra loro, è stata data in linea di principio risposta affermativa.

Presupposto ne è che l’unità del documento si evinca senza dubbio da una numerazione consecutiva delle pagine, da una numerazione consecutiva delle clausole, da una configurazione grafica uniforme e da un contesto dei contenuti del testo o da caratteristiche simili. Questa decisione stupirà i giuristi italiani; ma anche gli imprenditori italiani, che diffidenti si pongono il problema di come in caso di una semplice successiva sostituzione delle pagine precedenti, si possa provare l’unità del documento. In caso di contratti di particolare importanza è pertanto consigliabile, inserire nel contratto stesso, che esso consiste di un determinato numero di pagine e che tutte le pagine devono essere numerate e siglate.

Questo articolo è stato pubblicato in Lettera ai clienti

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